“ Spese Mediche Detraibili - Quali e Come “
Fonte : http://www.fapi.info
Le ricevute o i ticket per le visite
mediche e gli esami, gli scontrini
dei medicinali, le parcelle del
fisioterapista o dello psicologo.
Tutte spese che possono essere
detratte dall'Irpef.
Dichiarazione dei redditi in arrivo significa anche recupero della varia
documentazione riguardante e spese sanitarie sostenute nell'anno
precedente. Bisogna raccogliere gli scontrini della farmacia, le fatture delle
visite specialistiche, le ricevute dei ticket: tutti costi che possono essere
detratti dall'Irpef nella misura del 19%. Le spese mediche sono una delle
componenti principali degli oneri detraibili, le prime da riportare nel Quadro
E del modello 730.
Come funziona la detrazione
Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d'imposta per il 19%
del loro importo. C'è però una franchigia di 129,11 euro (le vecchie
250.000 lire). Questo significa che il contribuente deve:
1)sommare tutte le spese sostenute,
2)sottrarre la franchigia,
3)calcolare il 19% sul risultato ottenuto.
Esempio:
Spese complessive
Franchigia Base imponibile Detrazione
Importo detraibile
€ 1.000
€ 129,11=
€ 870,89 x 19% =
€ 165,47
Se le spese sostenute nell'anno non superano l'importo della
franchigia non si ha diritto alla detrazione.
La franchigia non si applica, cioè si ha la detrazione sull'intera
spesa, se questa riguarda i mezzi necessari per l'accompagnamento, la
deambulazione e il sollevamento di portatori di handicap (es. carrozzine)
e l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro
autosufficienza.
Se le spese sanitarie hanno superato nell'anno il limite di 15.493,71 euro
(calcolato senza togliere la franchigia) è possibile ripartire la detrazione
spettante in 4 quote annuali di importo uguale. La ripartizione è
necessaria se non c'è "capienza fiscale", cioè se l'Irpef da pagare nell'anno
è inferiore alla detrazione a cui si ha diritto.
Le spese detraibili
Possono essere detratte le seguenti spese, che siano state sostenute sia
nell'ambito di prestazioni private sia del Servizio sanitario nazionale
(ticket):
•
visite mediche generiche e specialistiche (anche di medici
omeopati);
•
esami clinici: analisi, radiografie ecc.;
•
interventi chirurgici e relative degenze ospedaliere;
•
medicinali anche i farmaci omeopatici e le preparazioni galeniche
(cioè i farmaci preparati direttamente dal farmacista);
•
dispositivi medici sia acquistati che noleggiati: occhiali e lenti a
contatto, apparecchi acustici, prodotti ortopedici (stampelle, tutori
ecc.), bende, siringhe, apparecchi per la pressione, aerosol,
materassi antidecubito, ecc., purché dotati di marcatura CE;
•
dispositivi medici diagnostici: test di gravidanza, contenitori
campioni ecc.;
•
assistenza infermieristica e riabilitativa: fisioterapia, kinesiterapia,
laserterapia ecc., purché prescritte da un medico;
•
trattamenti di psicoterapia, psicomotricità, logopedia, prestazioni
di educatori professionali.
Non sono detraibili le spese sanitarie sostenute per danni arrecati da
terzi (es. a seguito di un'incidente stradale) già risarcite dal
danneggiante o da altri per suo conto (es. assicurazione). Diverso è
il discorso per i rimborsi di spese mediche per polizze sanitarie
pagate dallo stesso contribuente: in questo caso i costi sostenuti
possono comunque essere portati in detrazione.
La documentazione da produrre
I giustificativi
Per usufruire della detrazione bisogna essere in possesso della
documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta
quietanzata o scontrino). In particolare:
•
per i medicinali occorre essere in possesso del cosiddetto
"scontrino parlante", cioè contenente il codice fiscale di chi ha
diritto alla detrazione (anche diverso dall'acquirente), ma non il nome
del farmaco. Dal 1° gennaio 2010 questa indicazione è sparita in
nome della privacy (è una "informazione sensibile" che fa conoscere
a terzi lo stato di salute del contribuente) ed è stata sostituita dal
numero di "autorizzazione all’immissione in commercio" (Aic) che
identifica comunque il farmaco;
•
per i dispositivi medici occorre avere lo scontrino o la fattura da cui
risulta la descrizione del dispositivo e il nominativo dell'acquirente,
nonché la documentazione dalla quale risulti che il prodotto ha la
marcatura Ce;
•
per i ricoveri di anziani in istituti di lungodegenza è necessario che
sulla documentazione le spese sanitarie siano distinte dalla retta di
ricovero e di assistenza (solo le prime sono detraibili, le altre no).
Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime
di quelle italiane e anche per per queste deve essere conservata la
documentazione quietanzata.
Le spese per il trasferimento e il soggiorno all’estero, anche se per
motivi di salute, non sono detraibili. Se la documentazione sanitaria è in
lingua originale va corredata da una traduzione in italiano libera.
(se dall'inglese, francese, tedesco o spagnolo) o giurata (se da altre lingue).
Quali sono, come si calcolano e come vanno dimostrate
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