“ Spese Mediche Detraibili - Quali e Come  “
Fonte : http://www.fapi.info
Le ricevute o i ticket per le visite  mediche e gli esami, gli scontrini dei medicinali, le parcelle del  fisioterapista o dello psicologo.  Tutte spese che possono essere  detratte dall'Irpef.
Dichiarazione dei redditi in arrivo significa anche recupero della varia  documentazione riguardante e spese sanitarie sostenute nell'anno  precedente. Bisogna raccogliere gli scontrini della farmacia, le fatture delle  visite specialistiche, le ricevute dei ticket: tutti costi che possono essere  detratti dall'Irpef nella misura del 19%. Le spese mediche sono una delle  componenti principali degli oneri detraibili, le prime da riportare nel Quadro  E del modello 730.  Come funziona la detrazione Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d'imposta per il 19%  del loro importo. C'è però una franchigia di 129,11 euro (le vecchie  250.000 lire). Questo significa che il contribuente deve:                              1)sommare                     tutte le spese sostenute,   2)sottrarre                      la franchigia,   3)calcolare il 19%           sul risultato ottenuto. Esempio:     Spese complessive   Franchigia   Base imponibile    Detrazione Importo detraibile           € 1.000 € 129,11= € 870,89    x  19%    = € 165,47 Se le spese sostenute nell'anno non superano l'importo della franchigia non si ha diritto alla detrazione. La franchigia non si applica, cioè si ha la detrazione sull'intera  spesa, se questa riguarda i mezzi necessari per l'accompagnamento, la  deambulazione e il sollevamento di portatori di handicap (es. carrozzine)  e l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro  autosufficienza.  Se le spese sanitarie hanno superato nell'anno il limite di 15.493,71 euro   (calcolato senza togliere la franchigia) è possibile ripartire la detrazione  spettante in 4 quote annuali di importo uguale. La ripartizione è  necessaria se non c'è "capienza fiscale", cioè se l'Irpef da pagare nell'anno  è inferiore alla detrazione a cui si ha diritto.  Le spese detraibili Possono essere detratte le seguenti spese, che siano state sostenute sia  nell'ambito di prestazioni private sia del Servizio sanitario nazionale  (ticket):  visite mediche generiche e specialistiche (anche di medici  omeopati);  esami clinici: analisi, radiografie ecc.; interventi chirurgici e relative degenze ospedaliere;  medicinali anche i farmaci omeopatici e le preparazioni galeniche  (cioè i farmaci preparati direttamente dal farmacista);  dispositivi medici sia acquistati che noleggiati: occhiali e lenti a  contatto, apparecchi acustici, prodotti ortopedici (stampelle, tutori  ecc.), bende, siringhe, apparecchi per la pressione, aerosol,  materassi antidecubito, ecc., purché dotati di marcatura CE; dispositivi medici diagnostici: test di gravidanza, contenitori  campioni ecc.; assistenza infermieristica e riabilitativa: fisioterapia, kinesiterapia,  laserterapia ecc., purché prescritte da un medico;  trattamenti di psicoterapia, psicomotricità, logopedia, prestazioni  di educatori professionali.  Non sono detraibili le spese sanitarie sostenute per danni arrecati da  terzi (es. a seguito di un'incidente stradale) già risarcite dal  danneggiante o da altri per suo conto (es. assicurazione). Diverso è  il discorso per i rimborsi di spese mediche per polizze sanitarie  pagate dallo stesso contribuente: in questo caso i costi sostenuti  possono comunque essere portati in detrazione.  La documentazione da produrre I giustificativi Per usufruire della detrazione bisogna essere in possesso della  documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta  quietanzata o scontrino). In particolare:  per i medicinali occorre essere in possesso del cosiddetto  "scontrino parlante", cioè contenente il codice fiscale di chi ha  diritto alla detrazione (anche diverso dall'acquirente), ma non il nome  del farmaco. Dal 1° gennaio 2010 questa indicazione è sparita in  nome della privacy (è una "informazione sensibile" che fa conoscere  a terzi lo stato di salute del contribuente) ed è stata sostituita dal  numero di "autorizzazione all’immissione in commercio" (Aic) che  identifica comunque il farmaco;  per i dispositivi medici occorre avere lo scontrino o la fattura da cui  risulta la descrizione del dispositivo e il nominativo dell'acquirente,  nonché la documentazione dalla quale risulti che il prodotto ha la  marcatura Ce;  per i ricoveri di anziani in istituti di lungodegenza è necessario che  sulla documentazione le spese sanitarie siano distinte dalla retta di  ricovero e di assistenza (solo le prime sono detraibili, le altre no).  Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime  di quelle italiane e anche per per queste deve essere conservata la  documentazione quietanzata.   Le spese per il trasferimento e il soggiorno all’estero, anche se per  motivi di salute, non sono detraibili. Se la documentazione sanitaria è in  lingua originale va corredata da una traduzione in italiano libera.   (se dall'inglese, francese, tedesco o spagnolo) o giurata (se da altre lingue). 
Quali sono, come si calcolano e come vanno dimostrate
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